Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33770 - pubb. 25/10/2025

Cessione di crediti in blocco, la Corte d'Appello di Napoli sugli oneri probatori a fronte delle contestazioni del convenuto

Appello Napoli, 11 Settembre 2025. Pres. D'Ambrosio. Est. Magliulo.


Cessione di crediti in blocco - Legittimazione ad agire del cessionario - Prova


Cessione di crediti in blocco - Eccezioni e contestazioni del convenuto - Fattispecie - Oneri probatori



La cessionaria, al fine di provare la sua legittimazione ad agire, non deve solo depositare l’avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma risulterebbe necessaria anche l'allegazione del contratto di cessione di crediti. Orbene, la legittimazione ad agire è un requisito processuale che si collega all'astratta riferibilità del diritto dedotto in giudizio al soggetto che propone la domanda. Essa non implica la prova del diritto, ma solo la coerenza tra il diritto invocato e la soggettività processuale. Diversamente, la titolarità sostanziale del diritto concerne il merito della domanda e si identifica con la titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale posto a fondamento della pretesa azionata. Solo la titolarità, e non la legittimazione, deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata.


In caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. (Biagio Riccio) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime dell'Avv. Biagio Riccio


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