Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33771 - pubb. 25/10/2025
TAE e TAEG - La Corte d’Appello di Torino si allinea alla Cassazione
Appello Torino, 12 Settembre 2025. Pres. Ratti. Est. Orlando.
Anatocismo – Delibera CICR – Mancata indicazione del TAE creditore – Nullità
Commissioni non pattuite – Onere della prova a carico della banca – Accoglimento parziale dell’opposizione
Tasso di mora – Mancata pattuizione – Onere della prova soddisfatto – Validità del tasso richiesto in monitorio
Interessi usurari – TAEG – Inidoneità al confronto con il tasso soglia
In mancanza dell’indicazione del tasso annuo effettivo creditore (TAE) nei contratti bancari, non è consentita la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, ai sensi dell’art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con conseguente nullità della clausola anatocistica.
La banca, in quanto attrice sostanziale, ha l’onere di dimostrare la pattuizione delle voci di addebito contestate; in mancanza di prova scritta specifica, tali commissioni devono essere espunte dal saldo.
È legittima l’applicazione del tasso convenzionale del 6% a titolo di interessi di mora, ove tale misura sia stata richiesta in sede monitoria e risulti congruente con i tassi pattuiti nei contratti di conto corrente prodotti in giudizio.
Ai fini della verifica dell’usura non è corretto confrontare il TAEG contrattuale con il tasso soglia di cui alla l. n. 108/1996; la verifica deve essere effettuata tenendo conto delle singole voci effettivamente applicate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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