Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33780 - pubb. 28/10/2025

Concordato preventivo: Il Tribunale di Padova su obbligo di diligenza e inadempimento dell’advisor legale

Tribunale Padova, 24 Luglio 2025. Pres. Santinello. Est. Rossi.


Concordato preventivo – Obbligo di diligenza dell’advisor – Inammissibilità del ricorso – Inadempimento – Esclusione del compenso



La domanda di insinuazione al passivo del credito del professionista che abbia assistito la società nella predisposizione del ricorso per concordato preventivo va rigettata ove il piano risulti inammissibile per violazioni delle disposizioni di cui all’art. 87 CCII e il difetto sia riconducibile all’operato dell’advisor legale, il quale ha l’onere di dimostrare di aver adempiuto diligentemente al proprio incarico. L’inadeguatezza della prestazione, valutata ex ante, integra inadempimento e giustifica il rigetto della domanda di ammissione del credito, anche in prededuzione.


[L’avvocato ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo in prededuzione – o in subordine in privilegio ex art. 2751-bis c.c. – di un credito pari a circa 392.000 euro, relativo a (i) compensi per attività giudiziale in materia tributaria e giuslavoristica svolta per la società poi assoggettata a liquidazione giudiziale, e (ii) un compenso di 240.000 euro per l’attività di consulenza svolta come advisor legale nell’ambito di un procedimento unitario di concordato preventivo successivamente dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione solo in parte, riconoscendo il credito per alcune delle cause tributarie o di lavoro effettivamente documentate, per l'importo complessivo di euro 9.392,00 (oltre accessori), da ammettersi in privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Viene inoltre ammesso in chirografo un ulteriore importo per spese generali.
Ha invece rigettato la domanda di ammissione al passivo – sia in prededuzione sia in privilegio – del credito relativo all’assistenza alla procedura concordataria, sul rilievo che l’attività svolta non era stata conforme al modello legale, né adeguata, e quindi integrava inadempimento del professionista ai sensi dell’art. 1460 c.c., come eccepito dalla curatela.
Il Tribunale ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di prestazione professionale per l’assistenza nella predisposizione della domanda di concordato, la diligenza richiesta ex art. 1176, co. 2, c.c. impone al professionista di formulare proposte giuridicamente ammissibili e concretamente idonee a conseguire il risultato perseguito.
Nel caso di specie, invece, il ricorso per concordato era stato dichiarato inammissibile, con decisione confermata in sede di reclamo dalla Corte d’Appello di Venezia, per una pluralità di carenze giuridiche, documentali e tecnico-economiche quali: -l’errata costruzione delle classi di creditori, non conforme al disposto dell’art. 85 CCII;
- inadeguata previsione della nuova finanza, in contrasto con gli artt. 84 e 87 CCII;
- inidoneità del piano industriale, non sorretto da un’analisi tecnico-economica attendibile né da un’attestazione fondata;
- mancata verifica dell’effettiva struttura del gruppo societario e del ruolo operativo delle singole società;
- insufficiente documentazione a corredo del ricorso, che ha precluso la valutazione dei presupposti per l’ammissione alla procedura.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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