Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33781 - pubb. 28/10/2025
Interessi ultralegali e ricostruzione del rapporto di conto corrente
Tribunale Teramo, 21 Ottobre 2025. Est. Fanesi.
Contratto di conto corrente con apertura di credito - Illegittimità degli interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto ed oneri in mancanza di espressa pattuizione e di un valido contratto - Mancata produzione del contratto di apertura di conto e di alcuni estratti conto periodici da parte dell’attrice ex correntista - Formale richiesta ex art. 119, comma 4, T.U.B. - Ripartizione dell’onere della prova - Accoglimento della domanda e condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente incassate ed accertate tramite C.T.U. contabile
In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata produzione del contratto e di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in ripetizione non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto e non c’è dubbio, d’altro canto, che lo svolgimento del rapporto di conto corrente possa essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione nei limiti in cui, appunto, effettivamente ricostruito; tale incompletezza documentale non può essere in alcun modo fatta gravare sulla parte attrice, la quale ha attivato stragiudizialmente il proprio diritto alla consegna dei documenti ex art. 119, comma 4, T.U.B.
“La Corte di Cassazione, infatti, ha sostenuto che “l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo” (cfr. Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201). In tal senso è stato altresì ritenuto che l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; in tal caso, però, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. 23229/04; Cass. 9099/12). Tali essendo le conclusioni sul tema, nel caso di specie, deve allora rilevarsi che, a fronte di una domanda di accertamento negativo del credito da parte del correntista in relazione al conto corrente per cui è causa, basata sulla deduzione della illegittimità delle condizioni economiche applicate, non risulta depositata la documentazione contrattuale né la serie completa degli estratti conto relativa al rapporto intercorrente tra la parte attrice e la banca convenuta. Risulta, tuttavia, ex actis la prova che il correntista si è attivato, formulando richiesta ex art. 119 t.u.b. (doc. 3 allegato all’atto di citazione relativo alla raccomandata a.r. del 23.11.2009), rimasta inevasa. In primo luogo, il contegno omissivo dell’istituto di credito, all’esito della regolare richiesta ai sensi dell’art. 119 t.u.b., non può fungere da presupposto per il rigetto delle domande attoree, spettando alla Banca, a fronte della suddetta richiesta e in un’ottica di replica alla puntuale eccezione del correntista, l’onere di provare la corretta pattuizione delle condizioni contrattuali. Si osserva, infatti, che la banca non ha specificamente contestato l’esistenza del dedotto rapporto di conto corrente, giustificando l’omesso adempimento della richiesta ex art. 119 t.u.b. con la circostanza di non essere più in possesso della documentazione, in quanto la stessa, a seguito della estinzione del rapporto, non risultava più conservata dal convenuto. In secondo luogo, si rileva che a fronte della domanda di accertamento negativo del credito da parte del correntista, basata sulla deduzione della mancata pattuizione in radice delle condizioni economiche, la Banca convenuta ha del tutto omesso di produrre alcuna valida pattuizione scritta riportante la concreta determinazione del tasso debitore e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto per cui è causa. Da quanto sopra consegue l’impossibilità di accertamento di valide pattuizioni economiche in relazione al contratto n. 166. A questo punto, per verificare se effettivamente sussiste un diritto del correntista alla ripetizione, non può prescindersi dall’accertamento reale del saldo, la cui ricostruzione è certamente possibile, avendo parte attrice prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa”. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara - www.avvocatoargento.it
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