Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33795 - pubb. 30/10/2025

Il Tribunale di Milano sul concordato semplificato utilizzato per frodare le banche

Tribunale Milano, 25 Settembre 2025. Pres., est. De Simone.


Concordato semplificato – Buona fede e trasparenza – Obblighi del debitore


Concordato semplificato – Uso distorto dello strumento – Frode ai creditori



Il debitore che accede agli strumenti di regolazione della crisi è tenuto a piena trasparenza e leale collaborazione con i creditori e gli organi della procedura (artt. 4 e 16 CCII); l’omessa ostensione di operazioni commerciali rilevanti o distrattive costituisce violazione degli obblighi informativi e comporta il rigetto della domanda di omologazione.


L’utilizzo del concordato semplificato per finalità elusive o fraudolente, dirette a sottrarre attivo o a schermare condotte distrattive già oggetto di indagine penale, integra un abuso dell’istituto e ne preclude l’omologazione.


[Nel caso di specie, il PM è intervenuto nel procedimento di omologa affermando che le indagini della Procura di Milano hanno accertato che la procedura era stata strumentalmente utilizzata per occultare operazioni distrattive e per sottrarre liquidità alle banche finanziatrici mediante una fittizia fornitura internazionale del valore di oltre 21 milioni di euro, mai eseguita. Il tribunale ha dunque qualificato tale condotta un abuso dello strumento concordatario, incompatibile con la funzione fisiologica del concordato semplificato, destinato unicamente a consentire una liquidazione ordinata e trasparente quando non sia più praticabile il risanamento.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. F. P.


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