Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33803 - pubb. 31/10/2025

Cessione di crediti ex art. 58 TUB e intervento del cessionario in appello ex art. 111 c.p.c.

Appello Napoli, 30 Luglio 2025. Pres. Cataldi. Est. Ucci.


Cessione di crediti ex art. 58 TUB – Intervento del cessionario in appello ex art. 111 c.p.c. – Necessità di adesione del cedente e assenza di contestazioni del debitore – Impossibilità di pronunciare condanna “diretta” a favore del cessionario



In tema di cessione di crediti, l’intervento del cessionario – anche in grado d’appello – nella controversia promossa dal cedente contro il debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, l’adesione espressa del cedente e l’assenza di contestazioni del debitore in ordine al verificarsi della cessione; in difetto, l’ingresso del cessionario determinerebbe una modifica non consentita di petitum e causa petendi.


La cessione del credito comporta successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, ma il giudizio prosegue tra le parti originarie, permanendo la legittimazione processuale del cedente in qualità di sostituto processuale sino alla formale estromissione giudiziale previo consenso di tutte le parti.


In presenza di mancanza di adesione del cedente e di contestazioni del debitore circa la cessione, non può essere pronunciata condanna diretta del debitore in favore del cessionario; eventuali domande in tal senso non sono accoglibili e l’impugnazione che le sostenga va dichiarata inammissibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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