Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33816 - pubb. 04/11/2025

Interessi: ancora sugli effetti del regime di capitalizzazione composto

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 30 Settembre 2025. Est. Sorgente.


Finanziamento – Mancanza del piano di ammortamento – Imputazione dei pagamenti – Art. 1194 c.c.


Contratto di finanziamento – Condizioni economiche non specificate – Vizio del consenso – Art. 117 TUB


Finanziamento – Regime composto – Illegittimità – Applicazione del regime semplice ex art. 821 c.c.


Regime composto – Maggiorazione della rata – Violazione del divieto di anatocismo


Regime composto – Interessi effettivi superiori – Violazione dell’art. 1284 c.c.


CTU – Ricalcolo del piano in capitalizzazione semplice – Applicazione del tasso BOT minimo



In assenza di un piano di ammortamento e di criteri contrattualmente definiti per la composizione delle rate, il pagamento deve essere imputato prioritariamente alla quota capitale e agli interessi semplici, ai sensi degli artt. 1337 e 1194 c.c., non potendosi configurare un valido assenso informato del mutuatario.


La mancata esplicitazione in contratto delle modalità di calcolo della rata e del regime finanziario applicato integra un vizio del consenso relativo alle condizioni economiche, in violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, con conseguente nullità delle clausole non pattuite.


In difetto delle condizioni previste dall’art. 117 TUB, il piano di ammortamento va ricostruito secondo il regime di capitalizzazione semplice ex art. 821 c.c.; l’applicazione del regime composto, in assenza di pattuizione espressa, comporta la violazione dell’art. 1195 c.c.


L’adozione del regime composto nel calcolo del monte interessi comporta una maggiorazione indebita delle rate per effetto dell’anatocismo, in contrasto con gli artt. 1283 c.c. e 120 TUB.


Il ricorso al regime composto determina un prezzo del finanziamento (obbligazione accessoria) superiore a quello derivante dal regime semplice, con un tasso effettivo proporzionale maggiore rispetto a quello indicato contrattualmente, in violazione dell’art. 1284 c.c.


In presenza di irregolarità contrattuali che impediscono l’applicazione del regime convenzionale, il piano di ammortamento deve essere ricalcolato secondo il regime di capitalizzazione semplice, con applicazione del tasso BOT minimo emesso nei 12 mesi precedenti la stipula. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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