Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33831 - pubb. 07/11/2025

Cessione del credito e facoltà del cessionario di chiedere la risoluzione del contratto

Tribunale Rieti, 23 Ottobre 2025. Est. Della Fina.


Sospensione efficacia esecutiva del titolo - Difetto di titolarità attiva della cessionaria a pretendere il capitale a scadere - Illegittima risoluzione del contratto da parte della cessionaria - Facoltà del solo cedente



In un procedimento di opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c. il tribunale di Rieti sospende l’efficacia esecutiva del titolo per difetto di titolarità attiva in capo alla cessionaria in quanto la risoluzione del contratto non poteva essere dalla stessa invocata; la cessionaria del credito subentra soltanto nel credito non anche nel contratto e non ha, dunque, la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto stesso (ai sensi dell’art. 1456 c.c.) o di richiederla giudizialmente (ex art. 1453 c.c.).


La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che non sono trasferite al cessionario le azioni inerenti "alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 17727 del 06/07/2018; Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 8579 del 29/03/2024; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Sassari, sentenza del 21 settembre 2023) nè essendovi nel caso di specie una qualche deroga nell’avviso di cessione pubblicato in G.U. (Francesca Greblo) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell'Avv. Francesca Greblo (Studio Giansalvo)


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