Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33872 - pubb. 18/11/2025

Il creditore dissenziente rispetto alla proposta di concordato preventivo deve opporsi formalmente all'omologa costituendosi in giudizio

Cassazione civile, sez. I, 17 Luglio 2025, n. 19810. Pres. Abete. Est. Dongiacomo.


CONCORDATO PREVENTIVO - OMOLOGAZIONE - Creditore dissenziente - Formale opposizione all'omologa - Necessità - Mancanza - Conseguenze



Il creditore dissenziente rispetto alla proposta di concordato preventivo deve opporsi formalmente all'omologa, costituendosi in giudizio e depositando una memoria, sicché, in caso contrario, egli non assume la qualità di parte in senso formale ed il tribunale, in mancanza di altre opposizioni ritualmente proposte, dopo aver verificato la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 180, comma 3, l.fall. (massima ufficiale)


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