Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33943 - pubb. 28/11/2025

Concordato preventivo: buona fede e correttezza, informazione dei creditori e valore riservato al socio

Tribunale Milano, 04 Settembre 2025. Est. Rossetti.


Concordato preventivo – Informazione dei creditori – Valore riservato al socio – Buona fede e correttezza nelle trattative


Concordato in continuità – Classamento dei creditori – Limiti e obbligo di motivazione


Concordato – Attendibilità del piano – Margini di redditività e sostenibilità economica


Concordato – Capitale sociale e garanzie – Verifica della capacità esecutiva



Nel concordato preventivo, la proposta deve rappresentare il valore effettivo riservato al socio all’esito dell’operazione, ai sensi dell’art. 120-quater CCII, affinché i creditori possano esprimere un voto consapevole; la mancata indicazione integra una violazione del dovere di buona fede e correttezza previsto dall’art. 4, comma 1, CCII.


La formazione delle classi dei creditori deve rispettare i criteri dell’art. 85, comma 3, CCII, e richiede adeguata motivazione per ogni differenziazione di trattamento tra creditori di pari grado; è illegittima la creazione di classi prive di effettiva composizione o di giustificazione economico-giuridica.


Il piano concordatario deve basarsi su proiezioni economiche ragionevoli e documentate; è inammissibile quando fondato su stime di redditività prive di riscontro oggettivo o incompatibili con i dati storici di bilancio.


Il Tribunale, in sede di ammissibilità, deve verificare che la società disponga di un patrimonio minimo idoneo a sostenere gli impegni assunti nel piano, tenendo conto anche delle garanzie offerte dai terzi e della coerenza con la continuità prospettata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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