Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33945 - pubb. 28/11/2025
Ripresentazione della domanda di concordato preventivo dopo l’estinzione di una precedente procedura
Tribunale Taranto, 16 Luglio 2025. Pres. Federici. Est. De Francesca.
Riproposizione della domanda di concordato – Applicabilità dell’art. 49, comma 7, CCII – Requisiti di novità dei fatti
La ripresentazione della domanda di concordato preventivo dopo l’estinzione di una precedente procedura è ammissibile solo se fondata su fatti oggettivamente nuovi, non prospettabili nella domanda precedente, idonei a rappresentare un effettivo miglioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’impresa. Sono escluse dal novero delle “mutate circostanze” le sopravvenienze normative e la scelta di un diverso strumento di regolazione della crisi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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