Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34087 - pubb. 09/01/2026
Obbligo dell’assicurato di 'uberrima bona fides' e conseguenze della reticenza gravemente colposa
Cassazione civile, sez. III, 06 Febbraio 2025, n. 3010. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.
Obbligo dell’assicurato di “uberrima bona fides” - Conseguenze - Reticenza gravemente colposa - Rilevanza - Onere di discovery - Previsione contrattuale - Necessità - Esclusione - Obbligo legale inderogabile - Sussistenza - Fondamento
In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 1892 c.c. è espressione del principio per cui il contratto di assicurazione esige la "uberrima bona fides" dall'assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e di fissare il relativo premio, con la conseguenza che la sua reticenza gravemente colposa non è sanata dall'omissione di un'espressa previsione, nel contratto, di uno specifico onere di discovery, poiché quest'ultimo discende direttamente dalla legge ed è inderogabile in quanto dettato, a garanzia dell'equilibrio tra premio e rischio, nell'interesse dell'intera massa degli assicurati e non dell'assicuratore. (massima ufficiale)
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