Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34104 - pubb. 13/01/2026
La Cassazione sugli effetti dell'accertamento del passivo tra le parti e nei confronti dei terzi
Cassazione civile, sez. I, 13 Agosto 2025, n. 23196. Pres. Terrusi. Est. Dongiacomo.
FALLIMENTO - STATO PASSIVO - Accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti - Rilevanza - Giudizi tra il Fallimento e i terzi - Efficacia preclusiva - Esclusione - Carattere ostativo dell'accertamento del medesimo diritto - Esclusione - Fattispecie
Gli accertamenti compiuti in sede di verificazione dei crediti impediscono di riproporre, in altri giudizi tra le medesime parti, questioni sull'esistenza e sull'entità del credito, sulla validità e opponibilità del titolo da cui esso deriva, sulla sussistenza delle cause di prelazione, nonché su tutti gli antecedenti logico giuridici necessari della decisione assunta in quella sede, mentre è esclusa l'efficacia preclusiva nel giudizio vertente tra il fallimento e i terzi, anche ove esso abbia avuto ad oggetto l'accertamento, sia pure in via incidentale, del medesimo diritto. (Principio applicato in tema di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., nei confronti dei terzi acquirenti di immobili di proprietà della società poi fallita, nonché nei confronti della banca garantita da ipoteca, costituita contestualmente al mutuo stipulato da uno degli acquirenti, su uno di tali immobili). (massima ufficiale)
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