Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34106 - pubb. 13/01/2026

Concordato semplificato di gruppo – Difetto di buona fede nelle trattative, irricevibilità della proposta verso i creditori pubblici e incertezza della finanza esterna

Tribunale Milano, 30 Ottobre 2025. Pres. Vasile. Est. Rossetti.


Concordato semplificato – Trattative – Buona fede sostanziale


Concordato semplificato – Proposta ai creditori pubblici – Irricevibilità


Concordato semplificato – Finanza esterna – Prova della concreta disponibilità



Il presupposto delle trattative svolte secondo correttezza e buona fede, richiesto per l’accesso al concordato semplificato, deve essere valutato in senso sostanziale e non meramente formale, richiedendo la concreta prospettiva di superamento dello squilibrio patrimoniale, economico e finanziario.


Non può ritenersi svolta in buona fede la trattativa che preveda, sin dall’origine, una proposta ai creditori pubblici consistente in uno stralcio di oltre il 90% del credito e nel pagamento del residuo in un arco temporale estremamente lungo e aleatorio.


Le trattative possono, infatti, dirsi svolte secondo buona fede solo quando la proposta sia idonea a convincere un creditore ragionevole che il soddisfacimento prospettato, per percentuale, sicurezza e tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all’alternativa liquidatoria.


La finanza esterna promessa a sostegno del piano di concordato semplificato deve essere assistita da adeguata prova della sua effettiva disponibilità nei termini previsti, non essendo sufficiente la mera costituzione di vincoli di destinazione in assenza di certezze sull’incasso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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