Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34368 - pubb. 18/02/2026
Concordato fallimentare: proposte concorrenti, formalità societarie e termine di decadenza
Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2026, n. 2819. Pres. Ferro. Est. Vella.
Concordato fallimentare – Disciplina transitoria – Applicabilità della legge fallimentare
Concordato fallimentare – Proposta del terzo – Inapplicabilità delle formalità ex art. 152 l.fall.
Concordato fallimentare – Proposte concorrenti – Ordine di comunicazione ai creditori – Effetti preclusivi
In caso di procedura di fallimento aperta prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e di proposta di concordato presentata successivamente, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base all’interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell’art. 390 CCII.
Alla proposta di concordato fallimentare formulata da un terzo costituito in forma societaria non si applicano le formalità previste dall’art. 152 l.fall., prescritte esclusivamente per la proposta presentata dalla stessa società fallita.
Una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai creditori di una proposta di concordato, fissando il termine per le eventuali dichiarazioni di dissenso, il soggetto che depositi una proposta successiva non ha diritto alla revoca del decreto né alla sospensione delle operazioni di voto, restando affidata agli organi della procedura ogni eventuale iniziativa informativa secondo criteri di opportunità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano
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