Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34407 - pubb. 07/03/2026

Concordato semplificato: no alle misure cautelari chieste in modo generico e con divieto generalizzato di azioni monitorie o di intimazioni di pagamento

Tribunale Bologna, 02 Febbraio 2026. Est. Rimondini.


Concordato semplificato – Misure cautelari – Genericità della richiesta – Rigetto – Azioni monitorie e intimazioni di pagamento – Inibitoria – Limiti



L’istanza di misure cautelari deve essere rigettata quando sia formulata in modo generico, senza indicazione specifica dei destinatari, dei rapporti contrattuali interessati e degli elementi idonei a dimostrare il periculum in mora.


Non è ammissibile un divieto generalizzato di azioni monitorie o di intimazioni di pagamento, non potendosi impedire ai creditori di domandare l’adempimento o di procurarsi un titolo esecutivo.


[Quanto alle misure cautelari, l’istanza è stata rigettata senza integrazione del contraddittorio. Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, la genericità della richiesta, la mancanza di indicazione specifica dei destinatari e dei contratti bancari o di garanzia coinvolti, nonché l’inammissibilità di un divieto generalizzato di azioni monitorie o di intimazioni di pagamento, non potendosi impedire ai creditori di domandare l’adempimento o di munirsi di un titolo. È stato inoltre rilevato che l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari discende già ex lege dalla conferma delle misure protettive tipiche e che non erano stati offerti elementi idonei a dimostrare la sussistenza del periculum in mora e la necessità di una tutela più ampia.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. F. P.


Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


Testo Integrale