Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34465 - pubb. 24/02/2026

Sulla procedibilità nel concordato semplificato dell’esecuzione individuale in favore del creditore fondiario

Tribunale Lucca, 17 Febbraio 2026. Est. Ciolfi.


Credito fondiario – Concordato semplificato – Inapplicabilità dell’art. 41 TUB – Norme eccezionali – Divieto di applicazione analogica



Nel concordato semplificato e nella fase delle misure protettive non è consentita la prosecuzione dell’esecuzione immobiliare da parte del creditore fondiario, non trovando applicazione l’art. 41, comma 2, TUB in assenza di una dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale.


Le disposizioni che consentono la procedibilità dell’esecuzione individuale in favore del creditore fondiario, in quanto eccezionali e derogatorie alla regola dell’improcedibilità, non sono suscettibili di applicazione analogica a procedure diverse da quelle espressamente previste dalla legge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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