Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34479 - pubb. 19/03/2026
Le conseguenze dell'omessa contestazione dell'addebito
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 20 Febbraio 2026, n. 3857. Pres. Di Paolantonio. Est. Armone.
Licenziamento disciplinare – Omessa contestazione dell’addebito – Fattispecie distinta dalla tardività – Omessa contestazione – Insanabilità – Atti successivi
Difetto di contestazione – Inesistenza del procedimento disciplinare – Pubblico impiego – Art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2001 – Diritto di difesa
L’omessa contestazione dell’addebito disciplinare costituisce fattispecie ontologicamente distinta dalla contestazione tardiva, incidendo in modo radicale sul diritto di difesa del dipendente e non potendo essere assimilata a un mero ritardo nell’esercizio del potere disciplinare.
L’omessa contestazione dell’addebito disciplinare non è suscettibile di sanatoria per effetto della successiva conoscenza aliunde degli addebiti attraverso altri atti del procedimento, anche se recanti espresso o implicito richiamo al loro contenuto.
Il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza del procedimento disciplinare e non una mera violazione delle norme che lo regolano, comportando una compromissione irrimediabile del diritto di difesa.
Nel regime del pubblico impiego, il difetto di contestazione dell’addebito integra un’ipotesi di irrimediabile compromissione del diritto di difesa, non sanabile ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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