Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34570 - pubb. 07/04/2026

Assoggettabilità della cooperativa agricola e liquidazione controllata

Tribunale Modena, 10 Febbraio 2026. Pres. Russo. Est. Molaro.


Liquidazione Controllata – Cooperativa agricola consortile a responsabilità limitata – Assoggettabilità – Condizioni



La società cooperativa consortile costituita per l’esercizio di attività agricola e di attività ad essa strumentali e connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. è assoggettabile a liquidazione controllata, e non alla procedura liquidatoria maggiore, anche quando risulti aver cessato integralmente l’attività agricola (e senza che successivamente sia stata svolta attività commerciale autonoma), essendo irrilevante la perdita dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese agricole, non assumendo quest’ultima carattere costitutivo, ma meramente dichiarativo, sicché non può di per sé determinare l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, né la conseguente assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. In altri termini, l’impresa agricola, una volta dismessa l’attività originaria, non può essere assoggettata a fallimento – oggi liquidazione giudiziale – ove non abbia intrapreso alcuna diversa attività imprenditoriale (Cass. 17397/2015). L’esenzione dall’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale viene meno solo laddove l’impresa assuma un nuovo rischio d’impresa commerciale, sicché sia dimostrabile lo svolgimento di attività tipicamente mercantili in modo organizzato e professionale (Cass. 28984/2019). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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