Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 430 - pubb. 01/07/2007

Sanzioni al promotore finanziario e termine per l'opposizione

Tribunale Biella, 14 Settembre 2006. ..


Sanzioni irrogate al promotore finanziario – Impugnazione – Competenza – Regime transitorio


Opposizione a sanzioni amministrative – Omessa indicazione del termine per l’opposizione e dell’autorità competente – Conseguenze


Eccessiva durata del procedimento amministrativo – Procedimento disciplinare sanzionatorio – Inapplicabilità



L’impugnazione di sanzioni per violazioni concernenti disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o comunque di natura diversa da quella pecuniaria irrogate ai promotori finanziari in seguito a procedimenti avviati con lettere di contestazione inoltrate prima della entrata in vigore della l. n. 62/2005 deve essere proposta avanti al tribunale e non alla corte d’appello.


L’interpretazione data dalla Corte Cost., la quale, con riferimento all’art. 23 della l. 689/1981, ha affermato che non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione non solo quando manchi nel provvedimento impugnato l’indicazione del termine entro cui è possibile farlo, ma anche nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato dalla legge, è da ritenersi oramai espressione di un principio di diritto vivente, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'omessa o erronea indicazione nel provvedimento sanzionatorio del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, come previsto dall'art. 3 comma 4 l. 241/1990, può dar luogo ad errore scusabile ed impedire la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l'adeguata identificazione dell'autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi.


Il termine per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 2 comma 3 l. 241/90, non è applicabile ai procedimenti sanzionatori, essendo con essi incompatibile, per la sua brevità, dal momento che in tali procedimenti assume rilievo preminente l'esigenza di assicurare un durata adeguata per consentire un effettivo contraddittorio e un completo accertamento del fatto contestato. La predeterminazione rigida, in via generale, di un termine di conclusione del procedimento disciplinare comporterebbe il rischio di non soddisfare le dette esigenze e quindi non attuare proprio i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità dell'attività amministrativa che la l. cit. ha inteso realizzare, che comunque è garantita, anche con riferimento alla durata, non dalla sanzione di illegittimità dell’atto decisorio, ma dalla presenza di un termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione e dalla possibilità di attivare la procedura del cd. silenzio-rifiuto (cfr. Cass. S.U. 27.04.06 n. 9591; Cass. 08.05.06 n. 10452; 22.02.06 n. 3852; 10.11.04 n. 21406).



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