Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4449 - pubb. 16/05/2011

Tolleranza di costruzione illegittima sul proprio fondo e richiesta di demolizione quale abuso del diritto

Tribunale Sassari, 23 Aprile 2010. Est. Buffoni.


Limiti interni all’esercizio del diritto soggettivo – Buona fede – Abuso del diritto – Venire contra factum proprium – Tolleranza dell’altrui invasione del proprio fondo – Richiesta di demolizione – Improponibilità.



Pur in difetto di una consacrazione normativa in una disposizione generale, deve ritenersi che la congerie di disposizioni presenti nel codice civile e nella legislazione statale, nel senso di introdurre limiti interni all’esercizio del diritto soggettivo, siano espressione di un principio più generale che vieta l’esercizio di un diritto in contrasto con lo scopo per il quale esso è riconosciuto. Il divieto di abusare di un proprio diritto deve applicarsi anche al cospetto della pretesa del proprietario di ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione del fabbricato del convenuto che abbia invaso in parte il suo fondo, dove questa situazione sia stata tollerata per un notevole e significativo lasso di tempo (nel caso di specie 13 anni). In casi del genere, facendo applicazione dei principi da ultimo affermati dalla Cassazione in materia di abuso del diritto processuale, la domanda di riduzione in pristino deve essere dichiarata improponibile, anche in considerazione del fatto che l’attore può trovare adeguata tutela delle proprie ragioni utilizzando il meno invasivo rimedio risarcitorio per equivalente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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