Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7071 - pubb. 26/03/2012

Regime di affidamento della prole in caso di conflittualità genitoriale

Tribunale Novara, 10 Giugno 2011. Est. Guendalina Pascale.


Potestà genitoriale – Affidamento bigenitoriale – Affidamento monogenitoriale – Esclusione dall’esercizio della potestà del genitore non affidatario – Legittimità.

Potestà genitoriale – Conflittualità tra genitori – Scelte ordinarie per il minore – Genitore collocatario – Legittimità – Temporaneità.

Potestà genitoriale – Iscrizione ad una scuola materna – Riduzione dell’obbligo contributivo al mantenimento – Spesa straordinaria.



In punto di potestà genitoriale, mentre nell’ipotesi di affidamento bigenitoriale l’esercizio della stessa è regolato secondo il modello predeterminato dal legislatore salva la possibilità per il giudice di stabilire l’esercizio separato della potesà limitamente alle questioni ordinarie, nell’ipotesi di affidamento monogenitoriale è possibile e legittimo che il genitore non affidatario, in base ad un provvedimento motivato e suscettibile di modifica nel tempo, sia escluso in tutto od in parte dall’esercizio della potestà quando una diversa soluzione sia cotraria all’interesse della prole. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di conflittualità elevata tra i genitori, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 155, comma terzo, c.c., che consente al genitore collocatario, anche in via temporanea, di assumere le decisioni indispensabili alla vita ordinaria del minore senza essere costretto a consultare l’altro genitore ostile, salvaguardando, tuttavia, il diritto di quest’ultimo di interloquire nelle scelte più rilevanti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’intervenuta iscrizione di un minore ad una scuola materna comunale ed il conseguente abbandono dall’asilo privato frequentato fino a quel momento determinano l’accoglimento della domanda di riduzione del contributo genitoriale al mantenimento, atteso che la tassa di iscrizione alla stessa costituisce pacificamente spesa straordinaria rientrante nel concorso del 50% in sede di separazione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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