Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7104 - pubb. 18/04/2012

Provvedimenti in materia di divorzio: il sequestro dei beni del coniuge di cui all’art. 8, ult. comma, L. 898/1970

Tribunale Novara, 13 Giugno 2011. Rel. Pascale.


Scioglimento del matrimonio – Sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno – Strumentalità attenuata.

Scioglimento del matrimonio – Sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno – Sequesto ex art. 156, VI comma, c.c. – Distinzione.

Scioglimento del matrimonio – Situazione di conflittualità dei coniugi – Interesse del minore – Regime delle spese processuali – Compensazione.



Il sequestro previsto dall’art. 8, ult. comma, L.898/1970, che presuppone un titolo esecutivo già formato costituito dalla sentenza di divorzio o dai provvedimenti emessi in sede di udienza presidenziiale, non è strumentale ad un giudizio di merito destinato a condizionarne l’efficacia, al contrario di quanto previsto nella disciplina uniforme di procedimenti cautelari; in considerazione di ciò, vincola a tempo indeterminato i beni del coniuge obbligato a garantire il futuro adempimento dei suoi obblighi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
 
Il sequestro previsto dall’art. 8, ult. comma, L.898/1970, a differenza di quello di cui all’art. 156, VI co., c.c., non richiede l’inadempimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La situazione personale dei coniugi, quando improntata ad una conflittualità esasperata con ricadute pregiudizievoli sul figlio minore, impone la compensazione integrale delle spese del procedimento, al fine di sopire i sentimenti di reciproca rivalsa tra le parti nel precipuo ed esclusivo interesse del figlio. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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