Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7105 - pubb. 18/04/2012

Modifiche delle condizioni economiche contenute nella sentenza di separazione, decadenza dal godimento della casa familiare e rideterminazione del diritto di visita del genitore

Tribunale Novara, 10 Giugno 2012. Est. Filice.


Separazione – Provvedimenti in caso di inadempienze o violazione – Modifica delle condizioni economiche – Mero passaggio da cassa integrazione a nuova attività – Irrilevanza.

Separazione – Provvedimenti in caso di inadempienze o violazione – Decadenza dal diritto di godimento della casa familiare – Giudizio di conformità dell’interesse del minore – Convivenza more uxorio.

Separazione – Provvedimenti in caso di inadempienze o violazione – Rideterminazione del diritto di visita – Assenza di rapporti con l’altro genitore – Mutamento fattutale sopravvenuto – Insussistenza di violazioni del genitore – Necessità.



Ai fini della richiesta di una modifica delle condizioni economiche contenute in una sentenza di separazione, il mero passaggio dalla cassa integrazione al reperimento di una nuova attività lavorativa, quando, nella sostanza, il flusso contributivo del resistente non muta, è, di per sé, irrilevante. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In virtù della circostanza secondo la quale la decadenza dal diritto al godimento della casa familiare, prevista dall’art. 155 quater c.c., sia subordinata ad un giudizio di conformità con l’interesse del minore, è da ritenere irrilevante, ai fini della suddetta decadenza, la convivenza dell’assegnataria con un nuovo compagno quando il minore residente mantenga il proprio interesse a continuare ad abitarvi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La contestazione avente ad oggetto l’assenza di ogni rapporto del minore con il proprio padre ed i nonni paterni che non sia rigolleta al mutamento di evenienze fattuali sopravvenute al periodo della sentenza di separazione né a presunte violazioni poste in essere dal genitore del minore, è doglianza inidonea ad operare una rideterminazione del diritto di visita ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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