Deontologia


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/01/2013 Scarica PDF

Conseguimento dell'abilitazione professionale ex art. 4 comma II-bis l. 168/2005 e successiva pronuncia sfavorevole del giudice di Appello

Giuseppe Buffone, Magistrato, esperto giuridico presso la rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea


La vicenda

GP sostiene l'esame abilitativo alla professione di avvocato, sessione 2011, non ottenendo, in sede di valutazione delle prove scritte, un punteggio sufficiente per essere giudicato idoneo all'ammissione alla sessione di prove orali. Ricorre al tribunale amministrativo lombardo (sezione di Brescia) allegando un ventaglio di indici probatori sintomatici di una (quanto meno) verosimile adeguatezza e sufficienza delle prove scritte sostenute, quanto avallato da autorevolissimi pareri proveritate. Il Tar Brescia, con approfondimento dettagliato del caso concreto, decide di affidare la rivalutazione degli scritti alla Commissione esaminatrice insediata presso la Corte di Appello di Milano, la quale viene designata, all'uopo, in sede di verificazione, con una ordinanza cautelare. Gli esiti della verificazione danno piena ragione al ricorrente: le prove superano ampiamente la sufficienza e meritavano, ab origine, il favore dei valutatori. Nelle more, l'ordinanza (cautelare) di nomina della commissione verificatrice viene annullata dal Consiglio di Stato, su ricorso dell'Avvocatura di Stato. Il Tar Brescia, acquisita, ormai, agli atti la prova della idoneità del candidato ai fini delle prove orali, comunque annulla la valutazione originaria degli elaborati così consentendo al ricorrente di sostenere le prove orali finali dell'esame di abilitazione. L'esito delle prove orali è ampiamente positivo: il Consiglio dell'Ordine di Brescia, pertanto, acconsente alla iscrizione del ricorrente al proprio ordine. Frattanto, tuttavia, la decisione del Tar Brescia viene gravata di appello: e qui, dunque, la decisione del Consiglio di Stato, depositata il 16 gennaio 2013 (n. 2543), che annulla la decisione di prime cure, resa nel merito.


Segue nell'allegato.


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