Bail-in


Titolo II
AUTORITA'

Art. 5

Segreto
TESTO A FRONTE

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di risoluzione sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto.

Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, essi sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarita' constatate, anche quando assumono la veste di reati.

3. Sono altresi' coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) la Consob, la COVIP, l'IVASS e ogni altra pubblica amministrazione o autorita' coinvolta nella risoluzione, fermo restando l'articolo 6, commi 1 e 2;

c) i commissari speciali di cui all'articolo 37;

4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e i dati acquisiti nell'ambito di attivita' svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:

a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualita' di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;

b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;

c) i componenti degli organi dei soggetti presso cui sono istituiti i fondi di risoluzione e coloro che prestano la loro attivita' per questi ultimi;

d) un ente-ponte o una societa' veicolo per la gestione delle attivita' istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonche' i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;

e) i sistemi di garanzia dei depositanti, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi;

f) i sistemi di indennizzo degli investitori, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi.

5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attivita' connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.

6. Quando necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:

a) la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;

b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attivita' connesse alla risoluzione.

7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.