Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2051

Danno cagionato da cose in custodia
TESTO A FRONTE

I. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.


GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM