Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI Bis
Dell'amministrazione e del controllo
PARAGRAFO 1
Disposizioni generali
(1)


Art. 2396-bis

Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali (2)
TESTO A FRONTE

I. I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

II. I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.

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(1) L’art. 9, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha soppresso la rubrica del paragrafo §2 «Degli amministratori».
(2) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, con effetto dal 29 aprile 2026.