Codice Civile
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della potestà dei genitori
Art. 336
Procedimento
TESTO A FRONTE
I. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
II. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito (1).
III. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
IV. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.
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(1) Comma sostituito dall'art. 52, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente recitava: «Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito».