Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO II
Dell'emancipazione

Art. 397
Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

I. Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.

II. L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

III. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO II
Dell'emancipazione


Art. 397
Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

I. Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore. (1)

II. L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato. (2)

III. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

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(1) L’articolo 1, comma 8, lettera c), numero 1) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha sostituito le parole «, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore» con le seguenti: «se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore».
(2) L’articolo 1, comma 8, lettera c), numero 2) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha sostituito le parole «dal tribunale su istanza del curatore o d’ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato» con le seguenti: «dal giudice tutelare su istanza del curatore o d’ufficio sentito il minore emancipato».