Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione VI-bis
Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società
(1)

Art. 120-quinquies

Esecuzione (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina la riduzione e l'aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, puo' nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.

2. Se il notaio incaricato ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla societa'. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

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(1) Sezione aggiunta dall’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.
(2) Articolo inserito dall’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.