Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 131

Deposito delle somme riscosse
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.

2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.

3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.



Relazione illustrativa
L’art. 131 disciplina la conservazione e l’utilizzazione del denaro da parte del curatore, prevedendo innanzitutto l’obbligo di immediato deposito di quanto riscosso a qualunque titolo nel conto aperto presso un ufficio postale o una banca a sua scelta, sanzionando con l’eventuale revoca l’inadempimento.
Il prelievo di somme può essere eseguito solo su mandato di pagamento del giudice delegato e, per le somme non ritirate una volta decorsi i cinque anni dalla chiusura della procedura e versate sul Fondo unico Giustizia s.p.a, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.
La trasmissione del mandato, sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale, al soggetto che gestisce il deposito è effettuata telematicamente secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro della Giustizia.
E’ rimessa al responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia l’adozione, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto in oggetto, del provvedimento attestante la piena funzionalità dei sistemi di redazione e trasmissione telematica, alla cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è subordinata l’efficacia della disposizione. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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