Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Liquidazione giudiziale
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Art. 135
Sostituzione del curatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore. (1)
2. (abrogato) (2)
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(1) Comma sostituito dall’art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022.
(2) Comma
abrogato dall’art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno
2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.