Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo III
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 206

Impugnazioni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.

5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.



Relazione illustrativa
L’articolo in esame disciplina le impugnazioni dello stato passivo distinguendo le opposizioni, le impugnazioni dei crediti ammessi e le revocazioni alla stessa stregua dell’attuale articolo 98 l.fall..
In ossequio al criterio di concentrazione contenuto nella delega e sopra richiamato, è innovativamente previsto, al comma 4 della disposizione illustrata, che, nei casi di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi, la parte contro cui l’impugnazione è proposta può avanzare impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento e ciò anche se è decorso il termine fissato dall’articolo 207 per la proposizione dell’impugnazione in via principale. E’ ribadita la possibilità di procedere alla correzione degli errori materiali su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sulla quale provvede il giudice delegato sentito il curatore o la parte interessata. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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