Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società


Art. 259

Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
La norma estende, sia pur nei limiti della possibile compatibilità tra le discipline, le norme dettate per la liquidazione giudiziale delle società agli enti collettivi non societari, sempre che, secondo le regole generali, abbiano i requisiti oggettivi per essere assoggettati a siffatta procedura, ed ai relativi componenti, ove rispondano personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell’ente in base alle norme che li disciplinano, come, ad esempio, nel caso di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta a norma dell’art. 38 c.c..
Con l’introduzione della norma ora illustrata si dà attuazione al principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 155 del 2017. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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