Codice della Crisi e dell'Insolvenza
		TITOLO IX
Disposizioni penali
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
		
	
	Disposizioni penali
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 336
Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.



