Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione III
Misure cautelari e protettive

Art. 55
Procedimento

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sè, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2.

4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.

5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50.



Relazione illustrativa
Il procedimento per la concessione delle misure (e specificamente dall’articolo 669-sexies codice procedura civile), con la possibilità di adozione anche prima dell’udienza di comparizione delle parti e dunque con la conferma, modifica o revoca mediante ordinanza di quanto statuito con decreto.
Quanto alle misure protettive, il protrarsi dei loro effetti è condizionato alla loro conferma entro trenta giorni di tempo dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è reso senza necessaria previa audizione del debitore o di eventuali altri controinteressati, ma assunte, ove necessario, sommarie informazioni ed è reclamabile dinanzi al collegio. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2, per effetto dell’istanza formulata dal debitore e dell’iscrizione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Si tratta di disposizione adottata in conformità ad un’osservazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera (si valuti l’opportunità, all’articolo 55, comma 3, di specificare che, se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto, cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma dell’articolo 54, comma 2). Essa anticipa la soluzione accolta dall’art. 6 della proposta di direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE che subordina la produzione degli effetti protettivi ad una valutazione, caso per caso, dell’autorità giudiziaria. A fronte tuttavia delle comprensibili preoccupazioni del Consiglio di Stato e della Commissione Giustizia del Senato, che il ritardo nel provvedere da parte dell’autorità giudiziaria comprometta le esigenze di protezione del patrimonio del debitore, si è ritenuto di portare a trenta giorni il termine -di originari quindici- entro il quale il decreto deve essere depositato.
Il comma 4 prevede la revoca o la modifica delle misure protettive, su istanza di parte, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, in caso di atti di frode o, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 155/2017, quando l’attività intrapresa dal debitore è manifestamente inidonea a pervenire al risultato sperato. In questo caso, non si giustifica, infatti, il sacrificio imposto ai creditori. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione III
Misure cautelari e protettive

Art. 55
Procedimento

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se gia' delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a se', ove gia' non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124 (1).

3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, non superiore a quattro mesi, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione, e' comunicato al debitore ed e' reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2 (2).

4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attivita' intrapresa dal debitore non e' idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.

5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e 50 (3).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
(2) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 12, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
(3) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 12, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (2)

Sezione III
Misure cautelari e protettive

Art. 55
Procedimento (3)

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se gia' delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a se', ove gia' non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure e' fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda puo' essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, puo' prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano piu' l'obiettivo di agevolare le trattative.

6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.

7. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Articolo sostituito dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.