Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo I
Accordi

Sezione II
Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi (1)

Art. 60

Accordi di ristrutturazione agevolati
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:

a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;

b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

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(1) L’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022 ha così sostituito il nome della rubrica della sezione II.


Relazione illustrativa
L’articolo, in attuazione dell’art. 5 comma 1, lett. b) legge delega n. 155/2017, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti agevolati, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda e rinunci a chiedere misure protettive temporanee. Il testo integrale della Relazione illustrativa


GIURISPRUDENZA


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