Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 225
Ricorso abusivo al credito

I. Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.