Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
    Del processo di cognizione
    TITOLO III
    Delle impugnazioni
    CAPO III
    Del ricorso per cassazione
    SEZIONE I
    Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi
Art. 373
Sospensione dell'esecuzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
II. L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto [...] (1), ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.
(1) L’art. 3, comma 4, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «in calce al ricorso».



