Testo Unico Bancario


TITOLO II
BANCHE

Capo I
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio

Art. 11

Raccolta del risparmio
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica (1).

2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento (2).

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all’attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro (3).

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati terzi (4) ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari (5);

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio (6).

4-bis. Il CICR determina i criteri per l’individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio (7).

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all’emissione e, su proposta formulata dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico (8).

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell’attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (9).

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza (10).

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all’emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (11).



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(1) Comma inserito dall’art. 55, comma 1, lett. b), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).
(2) Comma inserito dall’art. 35, comma 4, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Comma sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. a), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(4) La parola «terzi» è stata sostituita alla precedente «extracomunitari» dall’art. 1, comma 4, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(5) V. anche l’art. 58, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(6) Comma sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. b), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(7) Comma inserito dall’art. 64, comma 2, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, modificato dall’art. 2 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e poi sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. c), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(8) Comma inserito dall’art. 9.2, comma 1, lett. d), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(9) Comma inserito dall’art. 9.2, comma 1, lett. d), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(10) Comma inserito dall’art. 9.2, comma 1, lett. d), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(11) Comma sostituito dall’art. 64, comma 3, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e dall’art. 2 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e poi sostituito dall’art. 9.2, comma 1, lett. e), decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.