Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33244 - pubb. 13/06/2025

Rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto di mutuo per omessa o inesatta specificazione del tasso di interesse

Appello Bari, 29 Maggio 2025. Pres. Labellarte. Est. Rizzi.


Contratto di mutuo - Omessa o inesatta specificazione del tasso di interesse - Nullità negoziale - Rilievo d’ufficio



È nulla per indeterminatezza ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB, la clausola contrattuale che indica un tasso di interesse divergente da quello risultante dai criteri di determinazione pattuiti, impedendo al mutuatario di conoscere con precisione il costo del finanziamento.


Il giudice, investito della questione di nullità di una clausola contrattuale, ha il potere-dovere di rilevarla anche d’ufficio in appello, pur se fondata su ragioni giuridiche diverse da quelle originariamente dedotte, purché emergenti dagli atti ritualmente acquisiti al processo. (Antonio Donno) (riproduzione riservata9



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Antonio Donno del Foro di Bari


Testo Integrale