Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34108 - pubb. 13/01/2026
Conflitto tra ipoteca e privilegio immobiliare per crediti erariali da sentenza della Corte dei Conti
Tribunale Pescara, 13 Novembre 2025. Est. Angelozzi.
Privilegio erariale da condanna della Corte dei conti – Grado di preferenza
Privilegio speciale immobiliare – Concorso con ipoteca – Regola di risoluzione
Art. 2748, comma 2, c.c. – Deroghe – Rilevanza della legge speciale
Privilegi e pubblicità costitutiva – Limiti all’estensione analogica
Il privilegio previsto dall’art. 216 del d.lgs. n. 174/2016 per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti, sui beni immobili, prende grado dopo i privilegi indicati dall’art. 2780 c.c., in applicazione degli artt. 2750 e 2783 c.c.
Nel concorso tra il privilegio erariale ex art. 216 del d.lgs. n. 174/2016 e un’ipoteca iscritta anteriormente, il conflitto va risolto sulla base della disciplina legale che individua il grado del privilegio, con conseguente prevalenza dell’ipoteca anteriore.
La regola di preferenza dei privilegi immobiliari rispetto alle ipoteche di cui all’art. 2748, comma 2, c.c. opera solo in mancanza di una diversa disposizione di legge, dovendosi tener conto delle deroghe espressamente previste dalla disciplina speciale.
I principi affermati in tema di prevalenza di privilegi speciali immobiliari fondati su pubblicità costitutiva non sono estensibili ai privilegi che si ricollegano esclusivamente alla causa del credito, in assenza di una forma di pubblicità costitutiva prevista dalla legge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Stefania Di Filippo
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