Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33664 - pubb. 03/10/2025
Inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti successivi al fallimento in esecuzione di ordinanze di assegnazione presso terzi e legittimazione passiva
Tribunale Bergamo, 03 Febbraio 2025. Est. Randazzo.
Pagamenti successivi al fallimento – Ordinanza di assegnazione – Inefficacia
Espropriazione presso terzi – Assegnazione successiva al fallimento – Illegittimità
Legittimazione passiva – Azione ex art. 44 l.fall. – Solvens e accipiens
Il pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., è inefficace ex art. 44 l.fall., in quanto l’effetto satisfattivo si verifica solo con il versamento, e non con l’assegnazione, che rimane “salvo esazione”.
L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato pronunciata dopo l’apertura del concorso è priva di effetti giuridici, e non trasferisce nemmeno astrattamente il credito ai creditori pignoranti. Il successivo pagamento eseguito dai terzi pignorati è inefficace ai sensi dell’art. 44 l.fall.
Nell’ipotesi di pagamento inefficace ai sensi dell’art. 44 l.fall. eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione passiva spetta sia al soggetto che ha effettuato il pagamento (solvens) sia a quello che ha ricevuto la somma (accipiens), che possono essere entrambi evocati in giudizio dalla curatela. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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