Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34093 - pubb. 09/01/2026
L’attività del procuratore sportivo ha natura composita, potendo comprendere profili di intermediazione e di consulenza
Tribunale Verona, 29 Luglio 2024. Pres. Lanni. Est. Pagliuca.
Agente o procuratore sportivo – Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. – Criterio di riconoscimento
Il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c. spetta all’agente o procuratore sportivo solo quando l’attività svolta presenti carattere qualificato di prestazione d’opera professionale intellettuale, dovendo essere escluso ove l’attività concretamente espletata risulti prevalentemente materiale e riconducibile alla mera intermediazione.
Se è vero che l’attività del procuratore sportivo ha natura composita, potendo comprendere profili di intermediazione e di consulenza, ai fini del riconoscimento del privilegio occorre verificare, caso per caso, quale sia l’attività prevalente e qualificante effettivamente svolta e, quando l’attività del procuratore sportivo si sostanzi essenzialmente nella messa in contatto delle parti e nell’assistenza elementare alla definizione delle condizioni economiche del trasferimento, essa non integra prestazione d’opera intellettuale e non dà diritto al privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Va inoltre precisato che è nullo il contratto qualificato come consulenza che, in concreto, abbia ad oggetto lo svolgimento di attività proprie del procuratore sportivo da parte di soggetto non iscritto all’elenco previsto dalla legge, per contrasto con l’art. 1, comma 373, l. n. 205/2017. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale



