Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12231 - pubb. 11/03/2015
Omesso versamento dell'Iva e causa di forza maggiore
Cassazione civile, sez. III, 25 Febbraio 2015, n. 8352. Est. Aceto.
Imposta sul valore aggiunto - Omesso versamento - Applicazione alle omissioni relative all'anno 2005 - Forza maggiore - Requisiti - Esclusione
Il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000), entrato in vigore il 4 luglio 2005, che punisce (il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria entro la scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all'anno 2005, senza che ciò comporti violazione dei principio di irretroattività della norma penale.
In ordine al reato in questione, si osserva che:
a) il margine dì scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta o di una politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore il quale non abbia potuto porvi tempestivamente rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli
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