Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32454 - pubb. 09/01/2025

Verifica del passivo fallimentare e accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata

Cassazione civile, sez. I, 04 Novembre 2024, n. 28214. Pres. Abete. Est. Amatore.


FALLIMENTO - Anteriorità della scrittura privata che documenta il credito - Accertamento - Soggezione all'art. 2704, comma 1, c.c. - Configurabilità - Domanda del curatore in separato giudizio per l'inadempimento del creditore rispetto alla scrittura - Rilevanza - Riconoscimento dell'anteriorità della scrittura - Rilievo anche d'ufficio da parte del giudice dell'opposizione allo stato passivo



Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa. (massima ufficiale)




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