Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32534 - pubb. 23/01/2025

Azione revocatoria fallimentare e nozione di pagamenti nei termini d'uso

Cassazione civile, sez. I, 22 Novembre 2024, n. 30127. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Pagamenti nei termini d'uso - Nozione - Pratiche precedentemente invalse tra le parti - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie



In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività dell'esenzione, poiché la brevità del rapporto tra le parti era incompatibile con la formazione di una prassi commerciale stabile, senza effettuare alcuna valutazione con riferimento alle condizioni contrattualmente pattuite). (massima ufficiale)




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