Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32542 - pubb. 24/01/2025

Credito per prestazione resa da studio associato e privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.

Cassazione civile, sez. I, 13 Novembre 2024, n. 29371. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - Credito per compenso professionale - Prestazione resa da studio associato - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni



In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati. (massima ufficiale)




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