Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32636 - pubb. 12/02/2025

La Cassazione sul privilegio per le spese di giustizia sostenute dal creditore che ha chiesto il fallimento

Cassazione civile, sez. I, 24 Gennaio 2025, n. 1718. Pres. Terrusi. Est. Crolla.


Fallimento – Istanza – Spese – Privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. e 95 c.p.c.



Il privilegio per le spese di giustizia può essere riconosciuto al credito maturato per l'attività relativa alla richiesta di fallimento sulla base il principio fissato nell'art. 95 c.p.c. in forza del quale le spese sostenute dal creditore procedente sono a carico di chi subisce l’esecuzione con il privilegio degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. (cfr. Cass. 26949/2016, 6787/2000 , vedi anche Cass. 7028/2022). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


[Nel caso di specie, l'istanza di fallimento è stata tuttavia proposta quando già pendeva una richiesta di fallimento formulata da altro creditore, che il tribunale non aveva potuto prendere in esame perché il debitore aveva proposto domanda di ammissione al concordato preventivo. Pertanto l'iniziativa del ricorrente, di per sé, non può dirsi aver sortito concreti benefici nell'interesse comune della massa creditori.]




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